Morte sospetta in ospedale: come comportarsi? Nel caso si sospetti che la morte in ospedale di un proprio congiunto sia dovuta ad una colpa – errore medico i passi da seguire sono i seguenti.
1) Per prima cosa bisogna valutare se richiedere l’autopsia per definire con esattezza quale sia stata la causa del decesso.
Tale esame non è sempre dirimente ma sarebbe sempre opportuno farlo eseguire.
Nel caso di morte sospetta potrebbe essere la stessa struttura ospedaliera a proporre l’esame autoptico, sarebbe opportuno farsi assistere da un medico legale di fiducia. Generalmente un medico legale per tale attività chiede un compenso di circa 1000,00 euro.
Nel caso in cui i parenti volessero denunciare la morte alle F.O., sarebbe la Procura della Repubblica competente per territorio a disporre l’autopsia, nominando un perito.
Ricordo che in caso di decesso, l’eventuale qualificazione giuridica del fatto – reato sarebbe quella di omicidio colposo (art 589 c.p.), sottratto al termine breve di tre mesi per sporgere querela (art. 124 c.p.).
La fattispecie di cui all’art. 589 c.p., infatti, è procedibile d’ufficio, quindi la denuncia è soggetta al termine di prescrizione previsto per tale reato che è di 6 anni.
2) Il secondo passaggio sarà quello di chiedere alla struttura ospedaliera la cartella clinica, unitamente a tutti gli esami strumentale eventualmente eseguiti (rx, rmn, tac, etc.).
3) Il terzo step, per valutare un’eventuale caso di malasanità che abbia condotto alla morte del Vostro caro, è la selezione un legale od una società specializzata in casi di medical malpractice, che potrà indirizzarvi a dei medici legali e medici specialisti che valuteranno se vi siano stati errori nel trattamento sanitario che abbiano causato il decesso del paziente ovvero ne abbiano ridotto le chances di sopravvivenza.
4) Infine, una volta accertato da un punto di vista medico legale il nesso di causa tra la morte del paziente ed una colpa medica, si potrà intentare un’azione legale nei confronti dell’Ospedale.
L’attività legale generalmente è suddivisa in due fasi.
Un prima fase bonaria nella quale l’avvocato cercherà un accordo con la struttura ospedaliera.
Tenete conto che la valutazione di un danno da morte in ospedale richiede un’indagine approfondita da parte della struttura ospedaliera, che può richiedere anche diversi mesi. Sarà l’avvocato che dovrà indicarvi le scansioni temporali della gestione di questa fase.
Nel caso in cui l’ospedale neghi un’offerta di risarcimento oppure non dia una risposta, attuando un comportamento dilatorio, si dovrà optare per l’azione giudiziaria.
La c.d. fase giudiziaria è a sua volta divisa in due fasi.
La prima fase, di natura conciliativa, è costituita dalla proposizione di un mediazione (che io personalmente sconsiglio, vi rimando ad un prossimo articolo che scriverò sul c.d. tentativo obbligatorio di conciliazione nelle pratiche di responsabilità medica) o di un accertamento tecnico preventivo.
L’ATP (accertamento tecnico preventivo) è disciplinato dagli artt. 696 bis e ss del c.p.p.
Tale istituto consiste in un tentativo di conciliazione davanti all’Autorità Giudiziaria, con l’assistenza di un collegio di medici (c.d. Consulenti Tecnici d’ufficio) a cui il Giudice affiderà l’incarico di valutare il caso di malasanità.
Tale istituto costituisce il nocciolo dei procedimenti in ambito di responsabilità sanitaria che di fatto si concluderà con il riconoscimento della colpa medica ovvero del comportamento perito dei sanitari dell’Azienda ospedaliera.
Un accertamento tecnico preventivo ha un costo di circa 5.000,00 / 6.000,00 euro che, per la maggior parte, è costituito dai compensi dei Consulenti nominati dal Giudice.
Tale importo è sempre posto a carico di chi esercita l’azione, ma nel caso dovessero sussistere i requisiti per l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, il procedimento sarebbe esente da queste spese. La soglia reddituale familiare per accedere al gratuito patrocinio per l’anno 2023 è di euro 12.838,01.
Nel caso in cui la relazione dei CTU dovesse confermare la responsabilità per colpa medica, se L’Ospedale non volesse risarcire il danno si aprirebbe un’ulteriore fase (rito semplificato di cognizione ex art. 281 – decies e ss c.p.c.) nella quale il Giudice dovrà accertare la responsabilità dell’Ospedale (già contenuta nella relazione tecnica depositata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo) e condannare l’ospedale al risarcimento del danno.
Tale ultima fase generalmente è residuale ed, in caso di accertamento della responsabilità medica in sede di ATP, la Struttura Ospedaliera generalmente propone un risarcimento del danno, al fine di evitare i maggiori costi di una causa.
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Avv. Andrea F. Scaccabarozzi