Risarcimento del danno da morte.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 8037/2023, pubblicata il 16/10/2023, ha condannato Multimedica S.p.a. al risarcimento del danno da perdita parentale in favore degli eredi della sig.ra G.P., liquidando un importo complessivo di euro 782.638,60=.
La vicenda traeva origine dal decesso causato dal comportamento imperito (colpa medica) del personale dell’Azienda Ospedaliera di Limbiate.
Gli eredi della sig.ra G.P. si rivolgevano allo studio dell’Avv. Andrea F: Scaccabarozzi (Studio Legale AFS) al fine di accertare eventuali profili di malasanità che potevamo aver condotto al decesso, al fine di ottenere il risarcimento per la morte della congiunta.
Veniva, quindi, disposta una consulenza tecnica di parte che riscontrava una medical malpractice.
I profili di responsabilità medica individuati erano due.
Il primo errore medico riguardava il mancato trattamento, seppur riconosciuto, una trombosi delle vene ipogastriche e della vena iliaca esterna sinistra.
Il secondo errore medico, disconosciuto, riguardava una perforazione del retto ascrivibile ad una incongrua esecuzione di un clisma evacuativo (errore medico).
Fallito il tentativo di bonario componimento, si procedeva con un accertamento tecnico preventivo ex Art 696 bis c.p.c.
I consulenti medici nominati dal Tribunale di Milano confermavano la responsabilità medica ed il danno da morte (nesso diretto).
L’evento che aveva condotto al decesso della paziente veniva individuato nella perforazione intestinale iatrogena, causato da una manovra imperita (colpa / errore medico) del sanitario dell’Ospedale di Limbiate, che evolveva in un quadro di shock settico mortale.
I parenti della sig.ra V.P. instauravano quindi un giudizio di merito, al fine di ottenere una sentenza che accertasse come la morte della paziente fosse ascrivibile alla condotta imperita (colpa medica) e con condanna dell’Azienda Ospedaliera al risarcimento del danno da perdita parentale (danno da morte).
Il danno da morte (c.d. da perdita parentale) è un danno personale dei congiunti del parente deceduto (c.d. danno iure proprio) che ha natura extracontrattuale ed è soggetto ad un termine di prescrizione di cinque anni, termine che inizia a decorrere dal fatto (decesso del paziente).
Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica la prova del nesso di causalità tra la condotta ed il danno è raggiunta con la dimostrazione che l’azione – omissione del sanitario ha determinato il danno, secondo il criterio c.d. “del più probabile che non”, sì che è sufficiente, ai fini dell’affermazione di responsabilità, accertare che “probabilmente” la condotta perita avrebbe evitato il danno.
Il danno da morte ai prossimi congiunti (parenti stretti o famiglia nucleare) viene quantificato con applicazione delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, ma non può considerarsi un danno in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne invoca il risarcimento, mediante l’utilizzo di tutti i mezzi di prova consentiti dall’ordinamento (generalmente viene applicata la prova presuntiva).
L’efficacia della prova presuntiva, poi, sarà tanto maggiore, quanto più stretto era il vincolo parentale “spezzato”, mentre al contrario, mano a mano che ci si allontani dalla famiglia nucleare, sarà necessario dimostrare l’effettiva e concreta intensità del legame, mediante la prova di circostanze di fatto suscettibili di far emergere la qualità, la frequenza e le modalità in cui il rapporto si esplicava.
Naturalmente la prova di circostanze, quali l’età dei soggetti coinvolti, la convivenza e la consistenza del nucleo familiare (c.d. indici sintomatici elaborati dalla giurisprudenza), sarà – in ogni caso – necessaria per modulare la quantificazione del risarcimento tra il minimo e il massimo tabellare.
Tornando al caso specifico, Il Giudice del Tribunale di Milano, individuata la responsabilità medica che ha condotto al decesso della sig. V.P. ha liquidato il danno da morte (c.d. perdita parentale) ai prossimi congiunti, applicando la Tabella Milanese a punti.
Tale Tabella prevede un importo monetario di euro 3.365,00 per il nucleo familiare originario (padre, madre, coniuge e figli) e di euro 1461,20 per i parenti collaterali (nipoti, nonni, fratelli e sorelle) che deve essere moltiplicato per una sommatoria di punti che si ottiene dall’età della vittima e dei congiunti, dall’eventuale convivenza degli stessi, dalla sopravvivenza di altri congiunti e dall’intensità del vincolo familiare.
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Avv. Andrea Fabio Scaccabarozzi