L’errore medico sussiste anche nel caso di omissione di ulteriori controlli. Il medico si deve attenere alle linee guida accreditate.
Lo afferma la sentenza n. 15786/2023 della Corte di Cassazione che ha condannato due medici per il reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.).
I medici cagionarono la morte di un paziente per non essersi attenuti alle linee guida nello svolgimento della propria professione che costituiscono uno strumento di indirizzo del professionista sanitario.
Nel caso di specie la Corte di Appello, riformulando la sentenza di assoluzione del giudice di primo grado, ha condannato in solido due medici al risarcimento del danno alla parte civile costituita per aver cagionato la morte del paziente. L’errore medico è consistito nell’omissione di ulteriori controlli e per non aver eseguito ulteriori esami.
In particolare i due medici non si sono attenuti alle linee guide, così formulando una diagnosi errata che ha condotto alla morte del paziente.
La Corte di Appello riconosce l’errore diagnostico e lo fa guardando alla famosa sentenza “Franzese”.
In questa nota sentenza, che tocca il tema del nesso causale nei reati omissivi impropri, il nesso di causalità si ritiene accertato “tutte quelle volte in cui con alto grado di credibilità razionale o probabilità logica, dalla diagnosi omessa o dall’intervento non effettuato o male effettuato, sarebbe derivata la salvezza della vita del paziente o una attenuazione del danno prodotta dalla patologia con ritardo dell’evento morte”.
Nel caso di specie l’errore medico è consistito nell’omissione di ulteriori controllori ed esami prescritti dalle linee guida che avrebbero salvato la vita del paziente
La Cassazione afferma poi la responsabilità degli imputati, ai fini civili e senza rivalutare l’impianto istruttorio, correggendo l’errore di diritto del giudice di primo grado che aveva escluso il nesso di causalità tra la condotta dei medici e la morte del paziente.
Entrambi i medici non approfondirono la situazione clinica del paziente per formulare una corretta diagnosi e questo comporta una cooperazione colposa, essendo uno consapevole della condotta dell’altro.
Secondo i giudici l’errore medico si configura non solo quando in presenza di sintomi non si inquadri il caso in una patologia nota alla scienza o si sbagli inquadramento, ma anche quando si omettano controlli o accertamenti essenziali per una corretta diagnosi, senza attenersi alle linee guida (Cass. n. 23252/2019).
Si configura poi l’omicidio colposo per imperizia e negligenza per aver omesso le indagini necessarie che il medico in presenza di sintomi idonei a valutare una diagnosi differente rimanga sulle sue posizioni omettendo così di prescrivere la terapia più vantaggiosa per la salute del paziente (Cass. n. 26906/2019).
Il nostro pool di Melasanità vanta numerosi casi di danno da perdita parentale conclusi con successo nei confronti di primarie strutture ospedaliere.
Dott.ssa Veronica Lupi