Con il termine “malasanità” si indica un errore medico che ha cagionato un danno o la morte del paziente. Da un punto di vista giuridico l’errore medico, per condurre a un risarcimento, deve aver provocato un danno conseguenza (danno biologico o decesso). I pilastri su cui si fonda la malasanità sono l’errore medico ed il danno conseguenza.
L’errore del medico può concretizzarsi in violazione di leggi o regolamenti (c.d. linee-guida) ovvero più in generale in comportamenti od omissioni negligenti, imprudenti o imperite.
Il secondo pilastro necessario per attivare una richiesta risarcitoria è il cosiddetto danno conseguenza e cioè l’errore del sanitario deve condurre a un danno per il paziente che può essere un danno biologico permanente, temporaneo o addirittura il decesso dello stesso.
Se l’errore del sanitario non provoca un danno lo stesso non potrà essere risarcito. Per poter correlare l’errore medico al danno conseguenza bisognerà stabilire un nesso di causa tra i due. Questa valutazione è rimessa ai medici legali e agli specialisti di settore che devono correlare l’errore al danno.
Ad esempio un paziente che si rechi in Pronto Soccorso a cui non venga riscontrata una frattura a un arto (errore diagnostico) ma il giorno seguente, tramite un’altra valutazione, venga correttamente trattata la frattura, senza aggravamento del danno subito, non avrà diritto ad alcun risarcimento. Diversamente una omessa diagnosi oncologica, che abbia portato a un aggravamento della patologia tumorale e a una perdita di chances di sopravvivenza, darà diritto a un relativo risarcimento.
Ogni errore medico deve essere tempestivamente denunciato alla struttura sanitaria e/o al medico responsabile entro un determinato periodo di tempo, trascorso il quale il paziente potrebbe perdere il diritto al relativo risarcimento (c.d. prescrizione del diritto).
Generalmente il diritto al risarcimento del danno è soggetto a prescrizione di 10 anni dall’evento, in quanto tra il paziente e la struttura ospedaliera, pubblica o privata, si instaura un rapporto contrattuale (c.d. contatto sociale – vedi da ultimo sentenza Tribunale di Alessandria 18 gennaio 2023 n. 48).
Solo in caso di decesso la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da perdita parentale, soggiace al termine inferiore di 5 anni.
Il pool di avvocati e medici di Melasanità è specializzato nella valutazione di casi di malasanità e potrà aiutarti a valutare il tuo caso sia sotto il profilo della responsabilità medica che del risarcimento del danno in termini economici.
Avv. Andrea F. Scaccabarozzi