La Cassazione, con l’ordinanza 13540 del 17 maggio 2023, si è espressa sui criteri di liquidazione del danno da “compromissione” del rapporto parentale, cioè del danno non patrimoniale subito dai parenti per un fatto illecito che abbia provocato gravi lesioni fisiche a un prossimo congiunto, optando per la tabella Romana.
La Suprema Corte ha deciso che si dovrà far riferimento alle tabelle del Tribunale di Roma che dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei “danni riflessi” subiti dai congiunti della vittima in caso di lesioni.
Queste tabelle si fondano su un metodo “a punti”, conformi alle indicazioni fornite dalla Cassazione, che forniscono indicazioni in base a parametri e criteri prestabiliti. Le tabelle del Tribunale di Milano, invece non sono utilizzabili per quanto riguarda i danni patiti dai congiunti del macroleso, ma solo in relazione al danno da perdita del rapporto parentale.
Questa ordinanza della Corte di Cassazione è molto importante in quanto chiarisce alcune incongruenze che si erano venute a creare con la nuova e più recente versione della tabella a punti del giugno 2022 del Tribunale di Milano, affermando la loro piena utilizzabilità in giudizio.
La scelta della tabella, milanese o romana, era rimessa alla valutazione del giudice di merito che teneva presente anche delle richieste degli istanti.
Inoltre i criteri di calcolo utilizzati dalle due tabelle non portavano a risultati sempre omogenei e in particolare la tabella milanese continuava a non essere regolata secondo il “sistema a punti”.
A questo punto la Cassazione, tornando su tale discrasia, ha affermato la “regola” romana.
La pronuncia della Cassazione parte dalla domanda di risarcimento danni formulata dalla moglie e dal figlio di un motociclista che subì gravissimi danni in sella alla sua moto a seguito di un sinistro stradale. La Corte di appello di Roma liquidò a favore dei due danneggiati 30mila euro applicando le tabelle di Milano e senza dare giustificazione di come si fosse arrivati a quella somma.
La sentenza fu impugnata dai familiari. La Cassazione accolse il ricorso evidenziando come il danno da compromissione del rapporto parentale avesse comportato un patema d’animo e uno sconvolgimento delle abitudini di vita dei prossimi congiunti dei danneggiati.
Questa tipologia di danno, non si può accertare con metodi scientifici ma si può provare anche tramite presunzione.
La tabella del Tribunale di Roma per liquidare tale danno tiene conto di varie componenti come la relazione affettiva, il numero dei familiari, l’età del danneggiato, l’età del soggetto da risarcire e la percentuale di danno biologico riconosciuto al danneggiato.
La tabella quindi parametra la liquidazione del danno all’entità della lesione patita dalla vittima primaria perché maggiore sarà l’invalidità del soggetto leso e maggiore sarà la liquidazione del danno a favore del familiare.
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Dott.ssa Veronica Lupi