La prescrizione nell’ordinamento civile indica l’estinzione di un diritto derivante dal suo mancato esercizio per un determinato lasso temporale.
In ambito di responsabilità sanitaria il diritto ad ottenere il risarcimento del danno da parte del paziente è soggetto ad un termine di prescrizione di 10 anni, decorrente dal fatto (errore medico), ovvero, nel caso di danni lungolatenti, da quando si viene a conoscenza del possibile collegamento tra la colpa medica ed il danno conseguenza.
Un caso tipico di danno lungolatente è quello derivante dalle emotrasfusioni. Virus come l’HIV, l’eptatite C e l’epatite B, infatti, si manifestano a distanza di mesi o anni e da quel momento decorrerà il termine decennale per chiedere il risarcimento del danno.
La prescrizione nei confronti del medico che opera all’interno della struttura ospedaliera è soggetta al termine di prescrizione più breve di 5 anni, in quanto il rapporto medico / paziente è di natura extracontrattuale, salvo che il professionista abbia eseguito la prestazione sanitaria in regime di libera professione; in tal caso la prescrizione sarà di 10 anni.
Un altro caso di prescrizione breve di 5 anni è costituito dal danno da perdita parentale, anch’esso di natura extracontrattuale.
Come faccio ad interrompere la prescrizione?
L’interruzione della prescrizione è disciplinata dall’art 2943 del codice civile. Tale norma disciplina diverse modalità di interruzione, ma io mi soffermerò su quella indicata al IV comma che recita testualmente: “La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”.
Ciò significa che il soggetto che ritenga di aver subito un danno conseguente da un errore medico potrà interrompere il decorso della prescrizione inviando una diffida alla struttura sanitaria ovvero al medico che si ritiene abbia cagionato il danno.
Ma cosa devo scrivere nella diffida per ottenere il c.d. effetto interruttivo?
Affinché un atto sia idoneo ad interrompere la prescrizione occorre indicare il soggetto a cui ci si rivolge ed esplicitare la richiesta di adempimento o la pretesa risarcitoria.
L’effetto interruttivo si esplica quando l’atto entra nella sfera di conoscenza del debitore e la prova può essere fornita con la cartolina di ricevimento di una raccomandata A/R, oppure con la ricevuta di consegna di una posta elettronica certificata (PEC su PEC).
Su questo argomento si è pronunciato recentemente il Tribunale di Pisa con sentenza del n. 79.
Avv. Andrea F. Scaccabarozzi