La responsabilità medica ha natura contrattuale. Il paziente deve, quindi, provare una colpa medica (negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di norme) del medico e/o della struttura ospedaliera ed un danno conseguenza. Nel caso in cui l’errore del medico non abbia causato un danno, non si avrà diritto ad alcun risarcimento.
Per esempio: se non viene individuata una frattura ad un arto, ma il giorno successivo viene posta una corretta diagnosi con il trattamento dovuto (ingessatura), molto probabilmente il ritardo di diagnosi non avrà comportato un danno, quindi l’errore sarà ininfluente. Di contro un’omessa diagnosi oncologica che viene scoperta a distanza di molti mesi e che ha comportato una perdita di chances di guarigione o di sopravvivenza, darà sicuramente diritto ad un risarcimento del danno.
Nei danni da morte, invece, la responsabilità ha natura extracontrattuale, per gli eredi che chiedono il risarcimento da perdita parentale. La prescrizione del danno sarà di 10 anni nel caso di responsabilità contrattuale e di 5 anni nel caso di responsabilità extracontrattuale.
Per poter valutare una responsabilità sanitaria, il primo step è sempre quello di una valutazione di un medico – legale, coadiuvato da un medico specialista di settore. Una volta individuata una colpa medica l’avvocato potrà rivolgersi alla struttura sanitaria per chiedere il risarcimento del danno.
Generalmente i tempi per istruire un sinistro da parte di una struttura ospedaliera è variabile dai 6 agli 8 mesi, decorsi i quali o viene formulata una proposta risarcitoria oppure, per avere giustizia, bisognerà attivare un giudizio in Tribunale, al fine di accertare la colpa medica (malpractice) ed il danno conseguenza.
Avv. Andrea F. Scaccabarozzi